1. Le imprese sono qualificate per
categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonch� per prestazioni
di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate,
nellambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita limpresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dellimporto dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nellallegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti
livelli di importo:
I |
- fino a
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euro
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258.000
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II |
- fino a
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euro
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516.000
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III |
- fino a
|
euro
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1.033.000
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III-bis |
- fino a
|
euro
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1.500.000
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IV |
- fino a
|
euro
|
2.582.000
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IV-bis |
- fino a
|
euro
|
3.500.000
|
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V |
- fino a
|
euro
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5.165.000
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VI |
- fino a
|
euro
|
10.329.000
|
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VII |
- fino a
|
euro
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15.494.000
|
|
VIII |
oltre
|
euro
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15.494.000
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5. Limporto della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione � convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (Euro
20.658.000).
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000
(Euro 20.658.000), limpresa, oltre alla qualificazione conseguita nella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra daffari, ottenuta con lavori svolti
mediante attivit� diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte limporto
a base di gara; il requisito � comprovato secondo quanto previsto
allarticolo 18, commi 3 e 4, ed � soggetto a verifica secondo larticolo 10,
comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti allUnione Europea la
qualificazione di cui al presente regolamento non � condizione obbligatoria per la
partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonch� per laffidamento dei
relativi subappalti. Ai sensi dellarticolo 8, comma 11-bis, della Legge per le
imprese stabilite in altri Stati aderenti allUnione europea lesistenza dei
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto �
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
paesi. La qualificazione � comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le
imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i
soggetti di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
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