Questa vasta sezione � attualmente in fase di
allestimento.
Per il momento ci limitiamo a indicarVi i periodi
di attivit� documentabile cui fare riferimento ai sensi dell'art.22 del
Dpr.34/00:
-
cifra di affari = somma
delle cifre d'affari degli ultimi 5 anni effettivamente
documentabili (cio� relativi al quinquennio per il quale sono stati
depositati i bilanci o le dichiarazioni dei redditi)*;
-
esecuzione lavori in ciascuna
categoria = somma dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni
dalla firma del contratto con la SOA*;
-
un singolo, due o tre lavori
= i migliori risultati fra i lavori realizzati negli ultimi 5 anni dalla firma del contratto con la
SOA*;
-
attrezzatura tecnica = somma
dei valori delle attrezzature tecniche degli ultimi 5 anni
effettivamente documentabili (cio� relativi al quinquennio per il
quale sono stati depositati i bilanci o le dichiarazioni dei
redditi)*;
-
organico medio annuo
= somma dei valori del costo medio annuo del personale
negli ultimi 5 anni effettivamente documentabili (cio� relativi al
quinquennio per il quale sono stati depositati i bilanci o le
dichiarazioni dei redditi)*;
solo per la categoria OS2 ai
sensi dell'art.9 del DPR 294 del 03/08/2000:
-
lavori eseguiti in OS2 = i lavori
possono essere utilizzati ai fini di cui all'attestazione solo se
effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di
subappalto. L'impresa appaltatrice non pu� utilizzare ai fini della
qualificazione i lavori affidati in subappalto;
-
capacit� finanziaria: l'adeguata
capacit� economica e finanziaria dell'impresa � dimostrata da
idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivit� bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34
(somma lavori del quinquennio pari al 100% della classifica
richiesta e capitale netto positivo in caso di societ� tenuta alla
redazione del bilancio CEE)
-
idoneit�
organizzativa: le imprese con pi� di quattro addetti devono
avere una adeguata idoneit� organizzativa dimostrata dalla presenza
di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento
dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori
restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero
non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.
In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneit�
organizzativa dell'impresa � dimostrata dall'aver sostenuto per il
personale dipendente con qualifica di restauratore e di
collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal
presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione
e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per
cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di
cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societ�
organismo d'attestazione.
I restauratori e i collaboratori restauratori
di beni culturali devono avere un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento
del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in
entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.
* Nel caso di gara d'appalto
si intende il quinquennio/decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando;
|