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Aggiornato al Dpr n.93 del 10 marzo 2004

Requisiti d'ordine generale

(art. 17 del Dpr. n.34 del 25/01/2000)

  1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

    a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societ� commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocit� nei riguardi di cittadini italiani;

    b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

    c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralit� professionale;

    d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

    e) inesistenza di irregolarit�, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

    f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attivit� di impresa;

    g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivit�;

    h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

    i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

    l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

  2. L’Autorit� stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ci� � fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

  3. Per la qualificazione delle societ� commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societ� in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societ� in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societ� o di consorzio.